La corte esamina i rapporti tra l’istituto degli A.D.R. nelle vicende che coinvolgono soggetti consumatori, introdotto con il D. lgs 130/2015, e quello della mediazione obbligatoria, affermando il disposto di cui all’art 5 1bis del D.lgs 28/2010 non è compatibile con il principio comunitario di tutela giurisdizionale effettiva (Art. 47 carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea), e pertanto, va, in questa circostanza, disapplicato. Le parti possono quindi scegliere di partecipare al procedimento di mediazione autonomamente, senza essere obbligate a farsi assistere da un avvocato.
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