TRIBUNALE DI SAVONA, SENTENZA DEL 2 MARZO 2017

La sentenza in esame, ai sensi del combinato disposto degli art.1137 c.c. (come modificato ex lege 11 dicembre 2012, n.220) dell’art. 71 quater disp att. C.c e dell’art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, dispone l’inammissibilità di un’impugnazione di delibera condominiale, in quanto sebbene la domanda di mediazione sia stata depositata entro il 30° giorno dalla stessa, la comunicazione alla parte invitata è avvenuta oltre tale termine, rilevando a fini interruttivi di decadenze e/o prescrizioni, non la data del deposito bensì l’effettiva comunicazione alle parti invitate.

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