Lo Statuto

ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO
E LA DIFFUSIONE DELLA MEDIAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

ART. 1
Denominazione - sede

È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice civile, un’Associazione senza scopo di lucro che assume la denominazione di “PROGETTO METAKOINE’.
L’associazione ha la sede legale in Torino, Corso Luigi Einaudi  n° 18 ed ha durata fino al 2030.
Trascorso tale termine, l’assemblea dei soci potrà prorogare la durata dell’Associazione al fine di consentire il raggiungimento delle finalità.
Ogni variazione di indirizzo non prevede una modifica statutaria.


ART. 2
Scopo – Finalità

L’Associazione persegue le seguenti finalità, sia direttamente, sia mediante la partecipazione in società, enti, fondazioni, consorzi e qualsiasi altra forma associativa:
diffondere la cultura della comunicazione e della mediazione come mezzo per la risoluzione di ogni conflitto, anche attraverso la creazione di un linguaggio comune tra saperi e culture differenti;
partecipare ai bandi italiani, europei, internazionali pubblici e privati al fine di ottenere i finanziamenti per attuare le strategie e diffondere gli ADR;
organizzare approfondimenti sul tema della comunicazione e della mediazione negli ambienti di lavoro, nelle scuole di secondo grado e nelle facoltà universitarie, corsi e master post-universitari; corsi specialistici nelle aziende pubbliche e private, in Italia ed all’estero; la formazione e la collaborazione con enti formatori, privati e pubblici per la diffusione della cultura di una nuova comunicazione e della mediazione;
promuovere il dialogo e la mediazione in ogni modo, anche favorendo e diffondendo il ricorso agli strumenti alternativi rispetto alla giustizia ordinaria per la risoluzione di qualsiasi tipo di controversia (A.D.R.);
favorire con ogni mezzo la diffusione della cultura sulla mediazione e sulle metodologie di comunicazione utili a tal fine;
approfondire gli studi in materia di comunicazione e mediazione, organizzando a tal fine eventi pubblici, seminari, convegni, corsi di formazione professionale, corsi aziendali, incontri propositivi presso le scuole superiori, master e corsi specifici presso le facoltà universitarie e qualsiasi altro evento di interesse del Associazione;
promuovere la pubblicazione di riviste, atti, scritti, saggi per diffondere gli studi in tema di mediazione e comunicazione;
intensificare i rapporti sul territorio con le formazioni sociali, con le associazioni di piccole, medie e grandi imprese, anche attraverso la creazione di rapporti internazionali grazie al Ministero degli Esteri, il Ministero Giustizia ed altri Enti pubblici e privati, per favorire seminari di studi sovranazionali in cui affrontare le specifiche problematiche di ciascuna realtà;
ai fini del raggiungimento del proprio scopo, l'associazione potrà ricevere licenze, nomi, brand ed altri segni distintivi volti a caratterizzare l'attività e i servizi offerti dall'associazione stessa, previo specifico accordo scritto (anche in relazione al marchio Metakoinè che risulta essere di proprietà di soggetto terzo);
favorire la nascita di nuove sedi o comitati o associazioni per la miglior diffusione dei saperi e delle strategie di comunicazione e mediazione.
Essa intende operare nei seguenti principali settori, in via non esaustiva:
Istruzione e formazione;
Economia;
Diritto;
Politiche di giustizia;
ADR, Mediazione ed Arbitrato
Ambiente, architettura e urbanistica;
Rapporti internazionali;
Scienze sociali, migrazione ed immigrazione;
Informazione e comunicazione;
Arte, musica, spettacolo, cinema e cultura;
Scienza, tecnologia e ricerca;
Imprese e professioni;
Attività con Enti pubblici economici e non, istituzioni.
L’Associazione può svolgere altre attività diverse da quelle elencate ovvero ad esse direttamente connesse.


ART. 3
I soci

Ci sono 4 categorie di soci:
- i soci fondatori
  i soci costituenti;
- i soci ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea dopo essere stati accettati dal Consiglio Esecutivo;
- i soci sostenitori: sono persone e/o enti e/o istituzioni che contribuiscono in natura o in denaro alla vita associativa, senza acquisire il diritto di voto;
I nominativi dei soci fondatori corrispondono ai soci che hanno assunto l’iniziativa per la costituzione della presente Associazione che versano la quota di Euro 800,00, mentre diverranno soci costituenti tutti coloro che provvederanno ad aderire all’Associazione entro il termine stabilito del 20 dicembre 2017.
La qualifica di socio fondatore, costituente ed ordinario dell’Associazione è intrasmissibile e dà diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dal Associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
a godere dell’elettorato attivo e passivo.
I soci fondatori costituenti verseranno entro e non oltre il 20 Dicembre 2017 la quota pro capite pari ad €. 400,00 ciascuno che costituirà unitamente alle quote versate dai soci fondatori, il primo fondo dell’Associazione.
Possono invece essere soci sostenitori dell’Associazione tutte le persone fisiche e gli enti pubblici e/o privati che condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.
La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività e gli eventi promossi dal Associazione ed a ricevere periodicamente dettagliate informazioni sulle suddette attività.


ART. 4
Adesione ed esclusione dei soci

La persona o l’ente che intende essere ammesso come socio ordinario dovrà farne richiesta, sottoscrivendo l’apposita domanda di adesione indirizzata al Consiglio Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All'atto della richiesta dovrà essere effettuato il versamento della quota associativa stabilita dall’Assemblea e, previa deliberazione del Consiglio Esecutivo, il richiedente acquisirà la qualifica di socio ordinario a partire da tale momento.


ART. 5
Doveri dei soci

I soci fondatori e costituenti sono tenuti all’osservanza dello Statuto, delle deliberazioni assunte ed a perseguire lo scopo dell’Associazione impegnandosi per il suo conseguimento.
I soci ordinari sono tenuti:
all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera dell’Assemblea e in ogni caso non potrà essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.


ART. 6
Perdita della qualifica

La qualifica di socio fondatore e costituente si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
La qualifica di socio ordinario si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.


ART. 7
Recesso ed esclusione

L’eventuale comunicazione di recesso da parte del socio dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Esecutivo ed avrà effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea nei confronti del socio:
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dal momento della annotazione nel libro dei soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.


ART. 8
Comunicazione ed effetti

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione dei soci sono prese dall’Assemblea Ordinaria e devono essere comunicate ai soci destinatari per iscritto a mezzo PEC o raccomandata A.R.
I soci receduti, decaduti od esclusi in ogni caso non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.


ART. 9
Finanziamenti e contributi

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
quote e contributi dei fondatori, di costituenti, dei soci ordinari e sostenitori;
oblazioni e conferimenti dei sottoscrittori;
eredità, donazioni e legati;
riserve formate con utili;
altre riserve accantonate;
finanziamenti da enti e/o istituzioni private o pubbliche;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (attività di formazione ed informazione, convegni, sottoscrizioni, cessione di diritti, etc.);
altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.
Il fondo di dotazione, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – dalle iscrizioni, avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all'atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.


ART. 10
Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea dei soci.
Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.


ART. 11
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
il Consiglio Esecutivo
l’Assemblea dei soci
il Comitato Scientifico


ART. 12
Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto da tre soci fondatori chiamati “Coordinatori, esso dura in carica fino a revoca o dimissioni.
Sono nominati quali componenti del Consiglio Esecutivo l’Avv. Diego Comba, la Dott.ssa Monica Brondi, l’Avv. Maria Gabriella Branca.
È attribuita la rappresentanza dell'Associazione a Maria Gabriella Branca.
In particolare rientra fra i compiti del Consiglio Esecutivo:
curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
redigere il rendiconto economico - finanziario;
stipulare gli atti e contratti necessari all’attuazione dei programmi di attività deliberati dall’Assemblea;
coordinare le attività per le pubblicazioni periodiche e le riviste;
coordinare le attività di diffusione e preparazione di testi, video, articoli, libri, convegni ed eventi, strumenti web, etc.;
coordinare l’organizzazione di corsi di formazione per formatori e/o terzi soggetti e/o aziende e/o enti;
accettare le iscrizioni dei soci ordinari;
aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione;
ogni altra attività utile per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.


ART. 13
Assemblea

L’Assemblea delibera sui seguenti argomenti:
a) l’approvazione del rendiconto economico - finanziario;
b) l’approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali;
l’elezione dei Coordinatori facenti parte del Consiglio Esecutivo in caso di revoca o dimissioni;
la predisposizione ed approvazione di eventuali Regolamenti;
la decisione in merito all’esclusione dei soci.


ART. 14
Convocazione dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Esecutivo e pubblicizzata in forma scritta (anche mediante e-mail) almeno 7 giorni prima, comunicando l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Esecutivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci.
In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.
In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima sia in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci fondatori.


ART. 15
Svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta da uno dei Coordinatori del Consiglio esecutivo o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.


ART. 16
Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da un numero di componenti (da un minimo di 5 ad un massimo di 21) scelti nei vari settori di pertinenza dell’Associazione, che si siano distinti nelle rispettive discipline per competenza, ingegno e saperi.
Il Comitato Scientifico avrà fra l’altro il compito di monitorare la qualità scientifica delle attività dell’Associazione.
Esso si riunisce almeno una volta l’anno, anche in teleconferenza, e fornisce pareri consultivi all’Assemblea ed al Consiglio Esecutivo sui progetti da questi proposti.


ART. 17
Scioglimento

Lo scioglimento anticipato dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole della totalità dei componenti del Consiglio Esecutivo ed almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.


ART. 18
Mediazione - Arbitrato

Tutte le controversie tra i soci, tra i soci e l’Associazione, nonché quelle promosse da e nei confronti dei componenti degli organi dell’Associazione, e/o comunque relative al rapporto associativo saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento AEQUITAS ADR - Organismo iscritto al n. 5 del Registro degli Organismi di Mediazione - che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente.
La sede della mediazione sarà presso la sede principale dell'Organismo di Mediazione.
Qualora non si raggiunga l'accordo o comunque la procedura non sia conclusa entro il termine di 90 giorni dal deposito della domanda di mediazione, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da numero tre arbitri rituali.
Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro, mentre il terzo arbitro, cui saranno affidate le funzioni di Presidente, sarà nominato concordemente dagli arbitri nominati ed in caso di loro disaccordo o inerzia, la nomina sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale di Torino.
La sede dell’arbitrato è fissata in Torino. La lingua del procedimento sarà quella italiana.
Il collegio arbitrale deciderà entro il termine di giorni 180 secondo diritto e nel rispetto delle forme e modi di cui all’art. 806 ss. c.p.c. e del principio del contraddittorio.
Il lodo sarà impugnabile ai sensi dell’art. 829, co. 3, c.p.c. per violazione delle regole di diritto relative al merito della lite, e nell’eventualità la Corte d’Appello deciderà il merito della controversia nei casi di cui all’art. 830, co. 2, c.p.c..


ART. 19
Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.