ITER LEGISLATIVO DELLA MEDIAZIONE IN ITALIA

Simone Spinelli

 

Uno sguardo d’insieme

Come nasce la normativa sulla mediazione?

La mediazione ha origini nel mondo anglosassone ed è stata introdotta in Europa con anticipo rispetto all’Italia. Il nostro Paese si è infatti adeguato nel 2010[1] alle leggi comunitarie in tema di procedure «extragiudiziali».

 

Già nel 1998[2] la Commissione europea sanciva alcuni principi fondanti delle procedure extragiudiziali, ribaditi poi nel 2001[3], che sarebbero stati alla base della normativa attuale sulla mediazione: indipendenza, trasparenza, legalità, contraddittorio, efficacia, libertà e rappresentanza.

Nel 2008, una direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo ha promosso la mediazione come soluzione «conveniente e rapida» in materia civile e commerciale «in base alle esigenze delle parti». Sottolineava inoltre la peculiarità della mediazione di salvaguardare «una relazione amichevole e sostenibile tra le parti»[4].

Anche il codice civile italiano fa riferimento al concetto di «mediazione» (articolo 1754): «è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza».

 

Le prime forme conciliative di tipo moderno risalgono a metà Ottocento. Nel 1865 fu istituita dal Regno d’Italia la figura del Giudice Conciliatore[5]. Il cosiddetto Codice di Procedura Civile dello Stato Unitario era stato chiamato in origine, significativamente, «Della Conciliazione e del compromesso». I suoi 7 articoli rappresentavano una normativa assolutamente attuale; si pensi che il verbale di conciliazione era considerato esecutivo. Nel 1893[6] il Regno istituì poi il Collegio dei Probiviri, con la funzione di risolvere le controversie in modo extragiudiziale. Il Collegio dei Probiviri fu sciolto dal regime fascista[7]; in seguito la sua normativa confluì nella riforma del diritto del lavoro all’inizio degli anni Settanta[8].

 

La recente evoluzione legislativa

Le procedure conciliative stragiudiziali (Adr) hanno assunto sempre maggior rilievo nella legislazione italiana. In particolare, è stata ampliata la loro possibilità di applicazione.

La legislazione ha seguito il seguente iter:

 

- la legge n. 481/1995, sulla concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, ha stabilito il tentativo obbligatorio di conciliazione;

- la legge n. 192/1998, che disciplina la sub fornitura, ha stabilito il tentativo obbligatorio di conciliazione;

- la legge n. 281/1998, che disciplina i diritti dei consumatori, ha previsto che gli organismi pubblici indipendenti, le associazioni rappresentative di consumatori e utenti e le organizzazioni riconosciute in un altro Stato membro dell’Unione europea possano tentare una conciliazione prima di un giudizio ordinario;

- la legge n. 580/1999 ha istituito Commissioni di conciliazione presso le Camere di Commercio per la risoluzione delle controversie fra imprenditori e fra imprenditori e consumatori;

- la legge n. 135/2001, sulla riforma della legislazione del turismo, ha disposto che le Camere di Commercio costituissero commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie sulla fornitura di servizi turistici fra imprese e fra imprese, consumatori e utenti (fatta salva la possibilità di avvalersi, da parte degli utenti, di associazioni di consumatori);

- secondo la deliberazione n. 182/02/CONS (e successive modificazioni), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato un regolamento per la soluzione delle controversie fra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

- il D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 515, agli articoli 38, 39 e 40 tratta la conciliazione stragiudiziale che precede un eventuale giudizio ed è gestita da un ente terzo, pubblico o privato (iscritto in apposito registro del Ministero della giustizia);

- il D.lgs. n. 5/2003 e successivi regolamenti attuativi hanno previsto il ricorso a forme conciliative nel caso di controversie di natura commerciale.

 

Il consolidamento della normativa, il D. Lgs. 28/2010

La mediazione è stata infine istituzionalizzata attraverso la pubblicazione, il 4 marzo 2010, del Decreto Legislativo n° 28: esso riconosce la mediazione come strumento legale finalizzato alla risoluzione delle controversie in ambito civile e commerciale. Il decreto è stato poi integrato con un decreto (D.M. n°180) che regola le forme con cui gli organismi pubblici e privati possono esperire le procedure di mediazione, le indennità che spettano loro[9] e l’iscrizione obbligatoria degli organismi nel registro del Ministero di Giustizia, che identifica inequivocabilmente i soggetti preposti alla mediazione.

 

Le successive modifiche

Nel 2013, un nuovo decreto (art. 846 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013) ha apportato modifiche sostanziali alla normativa del 2010, denotando un notevole interesse a valorizzare la disciplina della mediazione. Nel 2017, infine (art. 11 ter[10] della legge di conversione[11] del 21 giugno 2017 n.96[12]), la mediazione ha superato il suo carattere sperimentale, stabilizzandosi nel nostro impianto normativo.

In tal senso, risulta di grande rilevanza la modifica dell’art. 5, comma 1-bis[13] (d.lgs. 28/2010), che disciplina la cosiddetta «mediazione obbligatoria ante causam» o «ex lege»: è il caso in cui le parti di una controversia civile o commerciale sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, a tentare la mediazione in certe materie (a pena di improcedibilità della domanda).

Si tratta di risultati significativi che avvalorano la mediazione come istituto integrato nel nostro sistema legislativo, che si sviluppa e si aggiorna costantemente grazie alla sua pratica sempre più diffusa.

 


[1] D. Lgs. 28/2010.

[2] raccomandazione DELLA COMMISSIONE europea n. 1998/257/CE4, 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Consultabile al link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998H0257&from=IT.

[3] Raccomandazione DELLA COMMISSIONE n. 2001/310/CE6, 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.
Consultabile al link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001H0310&from=IT.

[4] considerando 6 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio: “La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera”.

[5] Codice di Procedura Civile dello Stato Unitario, R.D. n. 2626 del 6 dicembre 1865

[6] Legge 15/06/1893 n. 295

[7] Con il R.D. 26-2-1928, n.471 relativo alla decisione delle controversie individuali di lavoro venivano soppressi i Collegi dei Probiviri e le commissioni per l'impiego privato, devolvendo la giurisdizione sulle relative controversie ai Pretori e ai Tribunali nei limiti della rispettiva competenza per valore.

[8] (Legge 11 agosto 1973, n. 533) Art. 410. - (Tentativo facoltativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda e una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, pei una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

[9] Il Decreto Interministeriale n°145/2011 contiene invece alcune disposizioni circa le indennità e la formazione professionale dei mediatori.

[10] Art. 11-ter. – (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). – 1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma"».

[11] Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50.

[12]Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

[13] Introdotto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale occorsa nella sentenza C.Costituzionale del 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272.

 


 

1 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
Consultabile al link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998H0257&from=IT.

2 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.
Consultabile al link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001H0310&from=IT.

3 Con il R.D. 26-2-1928, n.471 relativo alla decisione delle controversie individuali di lavoro venivano soppressi i Collegi dei Probiviri e le commissioni per l'impiego privato, devolvendo la giurisdizione sulle relative controversie ai Pretori e ai Tribunali nei limiti della rispettiva competenza per valore.

4 Art. 410. - (Tentativo facoltativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda e una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, pei una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

5 Il Decreto Interministeriale n°145/2011 contiene invece alcune disposizioni circa le indennità e la formazione professionale dei mediatori.

7 Art. 11-ter. – (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). – 1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma"».

8 Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50.

9 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

10 Introdotto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale occorsa nella sentenza C.Costituzionale del 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272.